IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
· effettua un rigoroso controllo sulle spese elettorali sostenute DAI CANDIDATI alle elezioni (NON SULLE SPESE DELLA LISTA/PARTITO, che vanno comunicate alla Corte dei Conti):
- per le Amministrative dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- per il Consiglio Regionale;
- per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica;
- per il Parlamento Europeo.
· verifica la conformità alla legge e accerta la regolarità del rendiconto (v. allegati Modelli A o B) che i candidati sono tenuti a presentare, ai sensi dell'art. 7 comma 6 della Legge n. 515/93, a riprova delle spese sostenute;
· riceve, dai i titolari di emittenti radiotelevisive e dagli editori di quotidiani e periodici, informazioni sulle spese per servizi di comunicazione e messaggi politici sostenute dai candidati;
· chiede ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
N.B.:
· In caso di mancata presentazione presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822,00 ad € 103.291,00.
· In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale, o in caso di tardivo o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile (minimo € 5.200) in ragione della violazione accertata.
· Le spese elettorali sostenute dalla lista/partito vanno trasmesse non a questo Collegio R.G.E. bensì alla CORTE DEI CONTI; per le elezioni comunali tale obbligo riguarda esclusivamente i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
DICHIARAZIONE/RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI
ai sensi dell’art. 7, Legge 515/1993
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. 4 aprile 1956, n. 212
- L. 5 maggio 1982, n. 441
- L. 10 dicembre 1993, n. 515
- L. 8 aprile 2004, n. 90
- L. 27 gennaio 2006, n. 22
- L. 6 luglio 2012, n. 96
2. DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE (art. 7, legge n. 515/1993)
Il singolo candidato a elezioni comunali, regionali, politiche, o europee che per la propria campagna elettorale
- intenda spendere denaro proprio per un importo superiore a € 2.500,00 (per le Regionali: 2582,28)
- o intenda ricevere contributi, di qualsiasi importo,
può farlo esclusivamente nominando un mandatario elettorale e aprendo un conto corrente dedicato (v. paragrafo seguente).
Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta fondi, di spese e di obbligazioni assunte avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il candidato può designare alla raccolta dei fondi un solo mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
- Il candidato può evitare la designazione del mandatario elettorale solo se sia sicuro di impegnare esclusivamente risorse proprie, non superiori a € 2.500,00 (per le Regionali: 2582,28). Nel dubbio, per non incorrere nelle sanzioni di legge, è consigliato redigere e trasmettere subito a questo Collegio l’atto di nomina del mandatario, riservandosi per il seguito l’apertura dello stesso conto corrente.
Il candidato redige l’ ATTO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO, con sottoscrizione deve essere autenticata da una delle seguenti figure:
Ø notai,
Ø giudici di pace,
Ø cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d’appello e dei tribunali,
Ø segretari delle procure della Repubblica,
Ø presidenti delle province,
Ø sindaci,
Ø assessori comunali e provinciali,
Ø presidenti dei consigli comunali e provinciali,
Ø presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
Ø segretari comunali e provinciali,
Ø funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia,
Ø consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al sindaco.
L’atto di designazione, entro il termine della campagna elettorale, deve essere inviato in uno e uno solo dei seguenti modi:
- a mezzo P.E.C. prot.ca.bari@giustiziacert.it (ai fini della verifica dell’autenticità dell’atto da parte del Collegio di Garanzia Elettorale, si applicano le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale);
- con raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PER LA PUGLIA presso Corte di Appello di Bari
Piazza E. De Nicola 1, 70123 BARI
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- depositato a mano presso la Segreteria del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (indirizzo di cui sopra, piano 7°, stanza 7.34, direttore MAURIZIO dr Domenico).
3. CONTO CORRENTE DEDICATO
Il singolo candidato a elezioni comunali, regionali, politiche, o europee che per la propria campagna elettorale
- intenda spendere denaro proprio per un importo superiore a € 2.500,00 (per le Regionali: 2582,28)
- o intenda ricevere contributi, di qualsiasi importo,
può farlo esclusivamente aprendo un conto corrente dedicato (v. paragrafo seguente). Nell’intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato che deve essere nominativamente indicato (es.: Antonio Bianchi mandatario di Mario Rossi).
Gli assegni dei contributi dovranno essere intestati come il conto corrente.
4. LE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE
I contributi ricevuti, le spese e le obbligazioni proprie del singolo candidato sono distinti e separati da quelle sostenute dal partito/lista/gruppo cui ciascun candidato appartiene.
Nel caso in cui il Partito o la lista produca materiale di propaganda che fa esplicito riferimento ai candidati (ad esempio un volantino che riporti i nominativi dei candidati in lista oppure una serie di “santini” per ciascun candidato ecc.), occorre quantificare il valore di questo materiale “pro quota” per ogni candidato, il quale inserirà questo valore nella sua personale dichiarazione, tra i beni e servizi ricevuti. In questo caso il candidato dovrà dichiarare di aver ricevuto un contributo dalla lista o dal partito di appartenenza, sotto forma di stampati di propaganda o altri servizi, per il corrispondente valore e/o di essersi avvalso di altri materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal Partito o lista non quantificati se non riferiti direttamente ai candidati.
Circa i LIMITI DI SPESA si rimanda alle leggi vigenti (art. 7, L. 515/1993).
5. LA DICHIARAZIONE (art. 2, co. 1, L. 441/1982) CON IL RENDICONTO (art. 7, co. 6, L. 515/1993)
Tutti i candidati, anche i non eletti, sono obbligati a trasmettere la dichiarazione dei contributi elettorali ricevuti, dei mezzi propri impiegati, delle spese sostenute, delle obbligazioni assunte, l’attestazione sull’utilizzo dei mezzi e materiali propagandistici messi a disposizione dal partito/lista/formazione di appartenenza per la propaganda elettorale (MODELLO A).
I candidati che non hanno ricevuto contributi né sostenuto alcuna spesa nè contratto obbligazioni (debiti) sono tenuti a compilare e trasmettere il MODELLO B, corredato dal proprio documento di identità o riconoscimento.
La dichiarazione/rendiconto deve essere trasmessa, entro tre mesi dall’ultima delle proclamazioni dei candidati eletti (nel Comune, o Regione o Parlamento) all’indirizzo suindicato oltre che al presidente della camera di appartenenza o consiglio comunale.
Nel Modello A vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di € 3.000,00 (art. 4, co. 3, Legge 659/1981) e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti giuridici diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario o postale utilizzato (dal saldo iniziale zero al saldo finale zero).
6. SPESE ELETTORALI DEI PARTITI / LISTE / GRUPPI
I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei Conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.
Per le elezioni comunali, tale obbligo sussiste per i soli comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
7. SANZIONI (art. 15, legge n. 515/1993)
In caso di mancata presentazione presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822 ad € 103.291,00.
In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile (minimo € 5.200) in ragione della violazione accertata.
MODULISTICA
- El. Regionali - MODELLO A
- El. Regionali -MODELLO B
- Elezioni comunali - MODELLO A dichiarazione e rendiconto spese
- Elezioni comunali - MODELLO B dichiarazione negativa di spese
- Modello_Designazione_Mandatario
- Elez. Politiche - DICHIARAZIONE negativa
- Elez. Politiche - Dichiarazione e Rendiconto Spese
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